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Relazioni e statistiche
L'azione Difesa civica regionale non è rappresentata solo dalla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini toccati dall'agire della Pubblica Amministrazione.
L'art. 13 L.R. 28/1988 istitutiva del Difensore civico regionale prevede infatti che il Difensore rediga, ogni anno, una relazione sull'attività svolta; relazione questa che viene inviata al Consiglio regionale per essere sottoposta all'esame dello stesso e pubblicata nel B.U.R.
Viene altresì inviata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento italiano per rendere nota, all'organo legislativo nazionale, l'attività del Difensore civico regionale nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato.
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